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Regolamento del Servizio di documentazione giuridica

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Biblioteca Giuridica Unificata

Regolamento del Servizio di documentazione giuridica

 

Art. 1 - Descrizione del servizio

La Biblioteca Giuridica offre agli utenti registrati presso la Biblioteca stessa, individuati nel successivo articolo, un servizio di documentazione giuridica elettronica, attraverso l'esecuzione di ricerche giuridiche e bibliografiche automatizzate:

  • nel Catalogo d'Ateneo, in altri cataloghi on-line italiani e stranieri;
  • in periodici elettronici e banche dati on-line ed off-line;
  • nella rete Internet.

Il servizio Internet viene considerato ulteriore strumento di studio e ricerca rispetto alle tradizionali fonti cartacee: deve essere perciò utilizzato in coerenza con gli obiettivi e le funzioni fondamentali della Biblioteca.

Art. 2 - Utenti ammessi

Possono usufruire del servizio gli utenti ordinari della biblioteca giuridica:
- i docenti, ricercatori, collaboratori di cattedra e tecnici laureati delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e dei corsi di laurea, post-laurea e di diploma universitario ad esse afferenti, che ne abbiano necessità per esigenze didattiche e di ricerca, nonché il personale degli uffici amministrativi dell'Università;
- gli studenti delle stesse Facoltà per documentate esigenze di ricerca.

 Art. 3 - Orario del servizio

Le ricerche possono essere svolte, concordando tempi e modi di esecuzione col personale addetto, secondo il seguente orario:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00;
- nel pomeriggio in base alla disponibilità degli operatori.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

Per lo svolgimento di ricerche particolarmente complesse gli utenti ordinari (art. 2) possono usufruire della collaborazione del personale addetto, concordandone tempi e modi dell'esecuzione. Gli operatori potranno spedire i risultati delle ricerche all'indirizzo di posta elettronica dell'utente o farle stampare dall'utente stesso (se superiori alle 5 pagine) nell'apposita macchina, utilizzando la tessera per fotocopie ricaricabile.
Gli utenti possono comunque svolgere autonomamente le ricerche:
- nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni applicative della stessa previste dall'Ateneo con apposite misure fisiche e tecnologiche;
- nel rispetto della destinazione d'uso delle postazioni informatiche (indicata da apposita segnaletica);
- nei limiti della disponibilità delle stesse.

 Art. 5 - Classificazione delle postazioni informatiche a disposizione dell'utenza

Le postazioni informatiche a disposizione dell'utenza nella Biblioteca giuridica sono così classificate:

  • macchine poste all'interno delle sale consultazione: sottoposte a firewall, l'accesso è consentito a tutti gli utenti ma solo per il dominio unipg.it. Queste postazioni sono destinate esclusivamente alla consultazione rapida del catalogo d'ateneo, delle banche dati e dei periodici elettronici in rete d'ateneo. Non è possibile stampare, memorizzare o spedire il risultato delle ricerche. E' vietato inserire qualunque tipo di supporto per la memorizzazione.
  • Macchine poste nella sala informatica della Biblioteca Giuridica: l'accesso a queste postazioni potrà avvenire solo dopo aver espletato le formalità e nel rispetto delle norme definite dal Centro Servizi Bibliotecari. Per consentire un'equa fruizione del servizio gli utenti interessati dovranno prenotarsi e rispettare il turno di lavoro - che viene fissato in 1 ora. La navigazione è libera nelle banche dati bibliografiche e giuridiche e nella rete internet per scopo di ricerca. E' consentito l'uso della posta elettronica, è possibile stampare a spese dell'utente con la propria tessera per le fotocopie ricaricabile. E' vietato inserire qualunque tipo di supporto per la memorizzazione.

Art. 6 - Responsabilità dell'utente e divieti

Ogni utente è personalmente responsabile, penalmente e civilmente, dei danni arrecati alle apparecchiature informatiche messe a disposizione. E' quindi vietato: modificare o manomettere in qualsiasi modo il computer, la configurazione, i files e le directories di sistema, scaricare e/o installare sul disco rigido dello stesso programmi prelevati dalla rete o in possesso degli utenti. E' vietato l'uso improprio ed a fini personali del collegamento alla rete Internet, in generale accedere a siti per finalità non scientifiche (vedi Acceptable Use policy della rete GARR).

Art. 7 - Sanzioni

Il personale bibliotecario è autorizzato ad effettuare controlli per verificare l'osservanza delle predette disposizioni. Qualora riscontrasse violazioni del presente regolamento può richiamare verbalmente l'utente; se inascoltato, interrompere la fruizione del servizio e segnalare la persona al Direttore della sezione e ai competenti organi del CSB per l'applicazione delle sanzioni (vd. Art. 7 del Regolamento generale).

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Biblioteca in data 3 aprile 2006 e aggiornato il 13 dicembre 2007